A chi è rivolto
Descrizione
Il giudice popolare è il cittadino italiano, iscritto all'Albo dei Giudici Popolari del comune di residenza, che viene chiamato nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise d'Appello per affiancare i giudici assistendoli nelle udienze e partecipando alle decisioni contenute nelle sentenze.
Il Servizio è a carattere obbligatorio. La nomina avviene con sorteggio ed è subordinata ai seguenti requisiti: cittadinanza italiana, età compresa tra i 30 e i 65 anni, godimento dei diritti civili e politici, buona condotta morale, possesso di diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado (per la Corte d'Assise) o diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado (per la Corte d'Assise d'Appello). Sono esclusi di diritto i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
Come fare
I cittadini, che possiedono i requisiti di legge e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo.
L’aggiornamento dell’Albo dei Giudici Popolari viene effettuato ogni due anni (anni dispari) e la domanda deve essere presentata a partire dall'1 aprile fino al 31 luglio.
L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale.
In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'assise d'appello.
Cosa serve
Per la richiesta è necessario presentare domanda di iscrizione all'albo dei giudici popolari. Il modulo per la domanda è scaricabile dal sito, è inoltre in distribuzione presso l'ufficio elettorale e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Il modulo va compilato e consegnato all'ufficio protocollo del Comune o all'Ufficio Elettorale o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, allegando copia di un documento di riconoscimento (patente, carta d'identità...).
Cosa si ottiene
Albo dei giudici popolari
Tempi e scadenze
Aggiornamento elenchi
Entro il mese di aprile, di ogni anno dispari, il sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte di assise di appello. L'iscrizione va fatta entro il 31 luglio;
entro il 30 agosto la commissione comunale provvede a compilare ed integrare gli elenchi con l’iscrizione d’ufficio (art.15 Legge 287 del10/04/1951) di tutti coloro che risultano essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge;
entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi al Tribunale di Modena;
entro il 30 ottobre la commissione circondariale, convocata dal Presidente del Tribunale, provvede alla revisione di sua competenza;
entro il 15 novembre (termine indicativo) gli elenchi compilati dalla commissione circondariale sono resi noti in ogni comune mediante affissione nell'albo pretorio e con pubblico manifesto;
entro 15 giorni dall'affissione all'albo pretorio, ogni cittadino maggiorenne può presentare reclamo, in carta libera, presso il Tribunale;
ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti al Tribunale;
il tribunale trasmette gli elenchi, i verbali ed i reclami rispettivamente al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte d’Assise e al Presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello. Il Presidente, ricevuti gli elenchi, i verbali ed i reclami procede, con la partecipazione di due giudici e nel termine di un mese, alle seguenti operazioni:
- rielabora e controlla gli elenchi;
- decide, previa comunicazione alla parte interessata, sui reclami;
- forma gli albi definitivi dei giudici popolari di Corte d’Assise di Corte d’Assise di Appello secondo l’ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti;
- approva gli albi con decreto.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Riferimenti Normativi
Decreto legislativo n. 273 del 28 luglio 1989.
Legge n. 405 del 5 maggio 1952 "Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni".
Legge n. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudici di assise".
Condizioni di servizio
Obblighi e rimborsi
Gli iscritti all'albo dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma che va da euro 2,58 a euro 15,49, nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento. Ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25, 82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.
Documenti allegati
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Argomenti:Pagina aggiornata il 13/06/2023