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Descrizione

Descrizione procedimento a carico dell’Ufficio

Mediante avviso di accertamento, in rettifica, ex liquidazione o d’ufficio il Comune:

provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;

procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;

provvede all’accertamento d’ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;

recupera l’omesso o parziale versamento del tributo;

applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.

 

 

 

 

Documentazione da presentare a carico del cittadino

Nel caso di richiesta di riesame in autotutela dell’atto ricevuto, il contribuente deve presentare il modello di richiesta riesame.

 

 

 

 

Modalità di presentazione

Il contribuente può richiedere direttamente all’Ufficio Tributi, nella persona del Funzionario Responsabile, il riesame in autotutela dell’avviso di accertamento, entro il termine per ricorrere.

Ricorso/Reclamo-Mediazione

 

(dal 01/01/2018)
Avverso l'atto è ammesso ricorso, ai sensi del D.Lgs. 546 del 31/12/1992 e successive modificazioni, alla Commissione Tributaria Provinciale di Modena entro 60 giorni dalla sua notifica. Il ricorso è proposto mediante notifica a questo Ente a norma degli artt.137 e seguenti del C.P.C., oppure mediante spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo plico senza busta (il ricorso va piegato con lo scritto all’interno, spillato e all’esterno va indicato: al Comune di Polinago, Corso Roma, 71 cap 41040 città Polinago MO), ovvero mediante consegna diretta a mano, presso l’ufficio protocollo. Ai sensi dell’art. 17 bis del D.lgs. 546/1992, così come modificato dall’art. 9 del D.Lgs 24/9/2015 n.156 e successivamente dall’art. 10, comma 1, del DL 50/2017, per le controversie di valore non superiore a € 50.000, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Il limite di € 50.000 non tiene conto di eventuali sanzioni e interessi ma solo del debito di imposta. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, previsto dal comma 2 dell’art 17bis del D.Lgs 546/92. Pertanto, il ricorrente, se il reclamo/mediazione si conclude negativamente, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia conforme del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale, secondo le modalità di cui all’art. 22 co. 1 del D.Lgs. 546/92 entro 30 giorni decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso. Nelle ipotesi per le quali non è applicabile l’istituto del reclamo, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio entro 30 giorni dalla notifica del ricorso al Comune. Per le controversie di valore fino a € 3.000 le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica (art. 12 D.Lgs.546/92).

Si precisa che il valore della causa è determinato, con riferimento ad ogni singola annualità d’imposta, considerando la sola imposta, e non le sanzioni e gli interessi. Invece, per gli atti di irrogazione della sola sanzione il valore è determinato considerando l’importo della sanzione.

(fino al 31/12/2017)
Dal 1° gennaio 2016 per gli atti di valore non superiore ad euro 20.000,00 il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare preteso dal Comune (art. 17-bis del D.Lgs 31/12/1992, n. 546). Il reclamo, quindi non è un atto diverso dal ricorso e deve contenere gli stessi elementi del ricorso, gli stessi motivi, gli stessi documenti allegati e deve essere notificato con le stesse modalità. Con la presentazione del reclamo/mediazione la normativa concede al Contribuente ed al Comune ulteriori 90 giorni per tentare una soluzione stragiudiziale della controversia. Decorsi inutilmente i 90 giorni il contribuente può depositare il ricorso/reclamo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di MODENA.

 

Si precisa che il valore della causa è determinato, con riferimento ad ogni singola annualità d’imposta, considerando la sola imposta, e non le sanzioni e gli interessi. Invece, per gli atti di irrogazione della sola sanzione il valore è determinato considerando l’importo della sanzione.


(fino al 31/12/2015)
Il contribuente che ritenga invece illegittimo l’avviso di accertamento ricevuto, può ricorrere, entro 60 giorni dalla notificazione dello stesso, alla Commissione Tributaria Provinciale di Modena ( D. Lgs. 546/92).
Il ricorso va redatto ex art. 18 D. Lgs. 546/92 e si propone notificando al Comune, ex art. 20 e 21 (sesso D. Lgs 546/92).
Infine il contribuente deve costituirsi in giudizio depositando nella segreteria della citata Commissione, entro 30 giorni dalla sua proposizione, l’originale del ricorso (o la copia se consegnato/spedito per posta), con copia della ricevuta di deposito o ricevuta della spedizione per raccomandata, ex art. 22 D. Lgs. 546/92.

 

 

 

 

Scadenza a carico dell’Ufficio

Gli avvisi di accertamento in rettifica  e  d'ufficio  devono  essere notificati, anche  a  mezzo  posta  con raccomandata con avviso di ricevimento,  a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la  dichiarazione  o  il  versamento  sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi  termini devono  essere  contestate  o  irrogate  le  sanzioni  amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
Nel  caso  di  riscossione  coattiva  dei  tributi  locali  il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al  contribuente,  a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno  successivo  a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo. 

 

 

 

 

Scadenza a carico del cittadino

Le  sanzioni sono ridotte se, entro  il  termine  per  ricorrere  alle commissioni tributarie (60 gg), interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

 

 

    

 

Contribuzione a carico del cittadino

Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di accertamento.

 

 

 

 

Normativa di riferimento comunale

Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

 

 

    

 

Normativa di riferimento generale

FONTI NORMATIVE GENERALI

L. 212/2000 (Statuto del contribuente)

D.Lgs 546/92 (Contenzioso tributario)

D.Lgs 471/97 - 472/97 - 473/97 (Sanzioni tributarie)

D.Lgs 218/97 Accertamento con adesione e altri istituti deflattivi del contenzioso
 D.L. 156/2015

Norme in materia di riscossione (D.L. 70/2011 – D.L. 203/2005)

 

 

 

 

DOVE RIVOLGERSI

 

 

 

 

 

Ufficio

Ufficio Tributi

 

 

 

 

Indirizzo

Corso Roma, 71 – 41040 Polinago MO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefono

0536/47000 int. 12

 

 

 

 

Fax

0536/47672

 

 

 

 

Email

ufficio.tributi@comune.polinago.mo.it 

 

 

   

 

 

Email certificata comunale

 

comune@cert.comune.polinago.mo.it

 

 

 

 

RESPONSABILI

 

 

 

 

 

Servizio

Servizio Affari Generali

 

 

 

 

Responsabile del servizio

Tomei Gian Domenico

Contatti

Indirizzo: CORSO ROMA, 71
Telefono: 053647000
Email: ufficio.tributi@comune.polinago.mo.it

Documenti e Allegati

Pagina aggiornata il 13/06/2023 11:23

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