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Unità abitative concesse in comodato


Descrizione
Con la Legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015), viene introdotta un'gevolazione per le unità abitative concesse in comodato, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ai parenti in linea retta entro il primo grado (GENITORI/FIGLI), che le utilizzano come abitazione principale.
Tale nuova agevolazione non è un'assimilazione all'abitazione principale, ma prevede l'abbattimento del 50% della base imponibile da applicarsi sull'aliquota ordinaria e non costituisce una facoltà per i Comuni, bensì una previsione che supera la potestà regolamentare e che, pertanto, deve essere applicata secondo le condizioni dettate dal legislatore.
L'agevolazione non è retroattiva, ma viene introdotta a partire dal 2016.
La dichiarazione IMU per l'anno 2016 va presentata entro il 30 giugno 2017.

Devono essere quindi soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

* il contratto di comodato deve essere registrato;
* il comodante (soggetto passivo) deve possedere un solo immobile in Italia e deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
* oltre all'immobile concesso in comodato, il comodante può possedere nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ma questa non deve essere inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per attestare i requisiti, il comodante deve presentare la dichiarazione IMU. (comma 10 dell'art. 1 della Legge 208/2015)

  • se il proprietario che da in comodato l'immobile è anche nudo proprietario di un terzo immobile, la riduzione spetta fino a quando non sarà soggetto passivo del terzo immobile.

Esempi - casi di non applicabilità della riduzione:
  • se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si può applicare la riduzione
  • si il proprietario possiede due immobili ad uso abitativo nello stesso comune e un immobile ad uso abitativo in un comune diverso, la riduzione non è applicabile
  • se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzione
  • se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune A) non si può applicare la riduzione
  • se si risiede all'estero non si può applicare la riduzione
  • se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non si può applicare la riduzione
  • se il comodato è tra nonni e nipoti non si può applicare la riduzione

Contatti

Indirizzo: CORSO ROMA, 71
Telefono: 053647000
Email: ufficio.tributi@comune.polinago.mo.it

Documenti e Allegati

Pagina aggiornata il 13/06/2023 11:50

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