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Unità abitative concesse in comodato
Unità abitative concesse in comodato
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Imposte
Descrizione
Con la Legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015), viene introdotta un'gevolazione per le unità abitative concesse in comodato, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ai parenti in linea retta entro il primo grado (GENITORI/FIGLI), che le utilizzano come abitazione principale.
Tale nuova agevolazione non è un'assimilazione all'abitazione principale, ma prevede l'abbattimento del 50% della base imponibile da applicarsi sull'aliquota ordinaria e non costituisce una facoltà per i Comuni, bensì una previsione che supera la potestà regolamentare e che, pertanto, deve essere applicata secondo le condizioni dettate dal legislatore.
L'agevolazione non è retroattiva, ma viene introdotta a partire dal 2016.
La dichiarazione IMU per l'anno 2016 va presentata entro il 30 giugno 2017.
Devono essere quindi soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
* il contratto di comodato deve essere registrato;
* il comodante (soggetto passivo) deve possedere un solo immobile in Italia e deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
* oltre all'immobile concesso in comodato, il comodante può possedere nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ma questa non deve essere inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per attestare i requisiti, il comodante deve presentare la dichiarazione IMU. (comma 10 dell'art. 1 della Legge 208/2015)
se il proprietario che da in comodato l'immobile è anche nudo proprietario di un terzo immobile, la riduzione spetta fino a quando non sarà soggetto passivo del terzo immobile.
Esempi - casi di non applicabilità della riduzione:
se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si può applicare la riduzione
si il proprietario possiede due immobili ad uso abitativo nello stesso comune e un immobile ad uso abitativo in un comune diverso, la riduzione non è applicabile
se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzione
se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune A) non si può applicare la riduzione
se si risiede all'estero non si può applicare la riduzione
se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non si può applicare la riduzione
se il comodato è tra nonni e nipoti non si può applicare la riduzione
Contatti
Indirizzo:
CORSO ROMA, 71
Telefono:
053647000
Email:
ufficio.tributi@comune.polinago.mo.it
Documenti e Allegati
Documenti allegati
comma_0a_inserito_allarticolo_13_del_DL_6_dicembre_2011_n_201 (54,11 KB - Pubblicato il 11/11/2021)
MEF_prot_2472_2016_registrazione_contratto_comodato_1454595352 (1,08 MB - Pubblicato il 11/11/2021)
risoluzione_Finanze1_del_17_02_2016 (327,92 KB - Pubblicato il 11/11/2021)
FAQ_sulle_nuove_disposizioni_tributarie_introdotte_dalla_Legge_di_stabilita_2016_1 (238 KB - Pubblicato il 11/11/2021)
Pagina aggiornata il 13/06/2023 11:50
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