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Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020)

CON LA LEGGE 27/12/2019, N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020), COMMA 738 LA IUC VIENE ABOLITA AD ECCEZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'IMU E' DISCIPLINATA DALLE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI DA 739 A 783 DELLA MEDESIMA LEGGE.

La nuova "IMU" entra in vigore a partire dal 01/01/2020 a seguito dell'abolizione della IUC (parte IMU e TASI).

SCADENZE IMU 2022: 16 GIUGNO PER ACCONTO O UNICA SOLUZIONE E 16 DICEMBRE PER IL SALDO

LE ALIQUOTE IMU PER IL 2022 sono le stesse del 2021 e cioè:

TIPOLOGIA IMMOBILE

ALIQUOTA

DETRAZIONE

Abitazione principale di lusso

(comma 748 L. 160/2019)

0,50%

€ 200,00

(comma 749 L. 160/2019)

Fabbricati rurali strumentali

(comma 750 L. 160/2019)

 

0,00%

 

---

"Beni merce"

(comma 751 L. 160/2019)

 

0,00%

 

---

Terreni agricoli

(comma 752 L. 160/2019)

 

Comune montano esente

 

---

Fabbricati gruppo "D"

(comma 753 L. 160/2019)

 

0,99%

 

---

Altri immobili, diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753

(comma 754 L. 160/2019)

 

 

0,99%

 

 

---


 
(aliquote confermate con Deliberazione n. 4 del 10/03/2022)

CALCOLA LA TUA IMU 2022 QUI
 

CODICE COMUNE G789 - Comune di Polinago

I codici per il versamento dell'IMU sono i seguenti:

3912 - abitazione principale e relative pertinenze per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9-  COMUNE3916 - aree fabbricabili - COMUNE 3918 - altri fabbricati  - COMUNE 3925 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO 3930 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE3913 - fabbricati rurali ad uso strumentale3914 - terreni

  
SI RICORDA CHE L'ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE SPETTA SOLTANTO NEL CASO IN CUI IL PROPRIETARIO/USUFRUTTUARIO ECC. SIA NON SOLO RESIDENTE, MA ANCHE DIMORANTE ABITUALMENTE NELL'IMMOBILE, CON TUTTO IL SUO NUCLEO FAMIGLIARE. DIVERSAMENTE, SE MANCA ANCHE SOLO UNO DI QUESTI REQUISITI, L'IMU E' DOVUTA.

 

LE PRINCIPALI NOVITA':

Modifica della definizione di fabbricato: 
 - Non sono considerati fabbricati le u.i. iscritte o iscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita 
 - Le aree pertinenziali sono le pertinenze urbanistiche accatastate nella medesima particella del fabbricato (non si possono considerare pertinenze le aree che sono accatastate separatamente)

Il valore delle aree edificabili è determinato al 01/01 o alla data dello strumento urbanistico

Nel caso di immobili a cavallo tra due comuni, l’imposta è dovuta al comune sul cui territorio insiste la maggior parte della superficie (e non più suddivisa tra i due comuni)

Nessuna agevolazione per gli immobili AIRE

Imponibilità per i fabbricati rurali strumentali (aliquota massima 1 per mille)

Imponibilità per i fabbricati invenduti delle imprese di costruzione (aliquota massima 2,5 per mille per gli anni 2020 e 2021)

Termine dichiarativo riportato al 30/06 dell’anno successivo (dichiarazione ultrattiva)

Dichiarazione obbligatoria per talune assimilazioni e eliminazione del divieto dichiarazione per canoni concordati e comodati (quindi devono essere presentate)
Dichiarazione obbligatoria annuale per gli ENC


Si riportano i commi della norma:

740. Il presupposto dell'imposta e' il  possesso  di  immobili.  Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita  alle lettere  b)  e  c)  del  comma  741,  non   costituisce   presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unita' abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

 

741.  Ai  fini  dell'imposta  valgono  le  seguenti  definizioni  e disposizioni:

    a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o  che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione  di rendita catastaleconsiderandosi  parte  integrante  del  fabbricato l'area  occupata  dalla  costruzione  e  quella  che  ne  costituisce pertinenza esclusivamente ai fini  urbanistici,  purche'  accatastata unitariamente;  il  fabbricato  di  nuova  costruzione  e'   soggetto all'imposta a  partire  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data  in  cui  e'  comunque utilizzato;

    b) per abitazione principale si intende  l'immobile,  iscritto  o iscrivibile  nel  catasto   edilizio   urbano   come   unica   unita' immobiliare, nel quale il possessore e i componenti  del  suo  nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la  dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili  diversi  situati  nel territorio comunale, le agevolazioni per  l'abitazione  principale  e per le relative  pertinenze  in  relazione  al  nucleo  familiare  si applicano  per  un  solo  immobile.
Per  pertinenze  dell'abitazione principale si  intendono  esclusivamente  quelle  classificate  nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,  anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;

    c) sono altresi' considerate abitazioni principali:

      1) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad  abitazione  principale  e  relative pertinenze dei soci assegnatari;

      2) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a  proprieta'  indivisa  destinate  a  studenti   universitari   soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

      3) i fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro  delle  infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  146  del  24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

      4) la casa familiare  assegnata  al  genitore  affidatario  dei figli,  a  seguito  di  provvedimento  del  giudice  che  costituisce altresi', ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto  di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

      5)  un  solo  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto edilizio urbano  come  unica  unita'  immobiliare,  posseduto  e  non concesso  in  locazione  dal   personale   in   servizio   permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma  1,  del decreto  legislativo  19  maggio  2000,   n.   139,   dal   personale appartenente  alla  carriera  prefettizia,  per  il  quale  non  sono richieste le condizioni  della  dimora  abituale  e  della  residenza anagrafica;

      6)  su  decisione  del  singolo  comune,  l'unita'  immobiliare posseduta da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di  piu'  unita' immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere  applicata  ad  una sola unita' immobiliare;

    d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile  a  scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero  in  base  alle   possibilita'   effettive   di   edificazione determinate secondo i criteri previsti agli  effetti  dell'indennita' di espropriazione per pubblica utilita'. Si  applica  l'articolo  36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Sono  considerati, tuttavia, non  fabbricabili,  i  terreni  posseduti  e  condotti  dai coltivatori diretti e dagli imprenditori  agricoli  professionali  di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  29  marzo  2004,  n.  99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le societa' agricole  di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004,  sui  quali  persiste  l'utilizzazione   agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio  di  attivita'  dirette  alla  coltivazione  del fondo, alla silvicoltura, alla  funghicoltura  e  all'allevamento  di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio  territorio  e'  fabbricabile  in  base  ai  criteri stabiliti dalla presente lettera;

    e) per  terreno  agricolo  si  intende  il  terreno  iscritto  in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

 

  742. Il soggetto attivo dell'imposta e' il comune  con  riferimento agli   immobili   la   cui   superficie   insiste,   interamente    o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta  non  si applica agli  immobili  di  cui  il  comune  e'  proprietario  ovvero itolare  di  altro  diritto  reale  di  godimento  quando  la   loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo  territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali  dei  comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui  l'imposta si riferisce.

 

 743. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del  diritto reale di usufrutto,  uso,  abitazione,  enfiteusi,  superficie  sugli stessi. E' soggetto passivo  dell'imposta  il  genitore  assegnatario della casa familiare a  seguito  di  provvedimento  del giudice  che costituisce altresi' il diritto di abitazione  in  capo  al  genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali,  il soggetto passivo e' il concessionario. Per  gli  immobili,  anche  da costruire  o  in  corso  di  costruzione,   concessi   in   locazione finanziaria, il soggetto passivo e' il locatario  a  decorrere  dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.  In  presenza di piu' soggetti passivi con riferimento  ad  un  medesimo  immobile, ognuno  e'  titolare  di  un'autonoma   obbligazione  tributaria   e nell'applicazione  dell'imposta  si  tiene   conto   degli   elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota  di  possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

 

 744. E' riservato allo Stato il gettito  dell'IMU  derivante  dagli immobili ad uso  produttivo  classificati  nel  gruppo  catastale  D, calcolato ad aliquota dello 0,76  per  cento;  tale  riserva  non  si applica agli immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nel  gruppo catastale D posseduti dai  comuni  e  che  insistono  sul rispettivo territorio. Le attivita' di accertamento e riscossione relative  agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale  D  sono svolte dai comuni, ai quali  spettano  le  maggiori  somme  derivanti dallo svolgimento delle  suddette  attivita'  a  titolo  di  imposta, interessi e sanzioni.

 

 745. La base imponibile dell'imposta e' costituita dal valore degli immobili.  Per  i  fabbricati  iscritti  in catasto,  il  valore  e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle  rendite risultanti  in  catasto,  vigenti  al   1°   gennaio   dell'anno   di imposizione, rivalutate del 5 per cento  ai  sensi  dell'articolo  3, comma  48,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  i   seguenti moltiplicatori:
a) 160  per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo catastale  A  e  nelle  categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140  per  i  fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali  C/3, C/4 e C/5;
c)  80  per  i  fabbricati  classificati  nella  categoria catastale D/5;
d) 80 per i fabbricati  classificati  nella  categoria catastale A/10;
e)  65  per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
f) 55 per i fabbricati  classificati  nella  categoria catastale C/1.
Le variazioni  di  rendita  catastale  intervenute  in corso  d'anno,  a  seguito  di  interventi  edilizi  sul  fabbricato, producono  effetti  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  o,  se antecedente, dalla data di utilizzo.

 

  746. Per i fabbricati classificabili nel gruppo  catastale  D,  non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al  momento  della  richiesta  dell'attribuzione della rendita il valore  e'  determinato,  alla  data  di  inizio  di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i  criteri  stabiliti  nel  penultimo  periodo  del  comma  3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.  359,  applicando  i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con  decreto  del  Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione  finanziaria,  il valore e'  determinato  sulla  base  delle  scritture  contabili  del locatore,  il  quale  e'  obbligato  a  fornire  tempestivamente   al locatario tutti  i  dati  necessari  per  il  calcolo.  Per  le  aree fabbricabili, il valore e' costituito  da  quello  venale  in  comune commercio al 1° gennaio  dell'anno  di  imposizione,  o  a  far  data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla  zona territoriale  di  ubicazione,  all'indice  di  edificabilita',   alla destinazione d'uso consentita, agli oneri  per  eventuali  lavori  di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi  medi rilevati  sul  mercato  dalla  vendita  di   aree   aventi   analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area,  di demolizione  di  fabbricato,  di  interventi  di  recupero  a   norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  la base imponibile e' costituita  dal  valore  dell'area,  la  quale  e' considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso  d'opera,  fino  alla  data  di  ultimazione  dei   lavori   di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino  alla  data  in  cui  il  fabbricato  costruito,  ricostruito  o ristrutturato e' comunque utilizzato. Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati, il valore e' costituito da quello  ottenuto applicando  all'ammontare  del  reddito  dominicale   risultante   in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di  imposizione,  rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

 

  747. La base imponibile e' ridotta del 50 per  cento  nei  seguenti casi:

    a) per i fabbricati di  interesse  storico  o  artistico  di  cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo  22  gennaio 2004, n. 42;

    b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante  il  quale sussistono  dette  condizioni.  L'inagibilita'  o  inabitabilita'  e' accertata dall'ufficio tecnico comunale  con  perizia  a  carico  del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa,  il  contribuente  ha   facolta'   di   presentare   una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilita' o inabitabilita' del  fabbricato  da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della  riduzione  di  cui  alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

    c)  per  le  unita'  immobiliari,  fatta  eccezione  per   quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9,  concesse  in comodato dal soggetto passivo ai parenti  in  linea  retta  entro  il primo  grado  che  le  utilizzano  come  abitazione   principale,   a condizione che  il  contratto  sia  registrato  e  che  il  comodante possieda una sola abitazione  in  Italia  e  risieda  anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune  in  cui  e'  situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si  applica  anche  nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile  concesso  in  comodato, possieda nello stesso comune un  altro  immobile  adibito  a  propria abitazione  principale,   ad   eccezione   delle   unita'   abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  Il  beneficio di cui alla presente  lettera  si  estende,  in  caso  di  morte  del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

 

748. L'aliquota di base per  l'abitazione  principale  classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5  per  cento  e  il  comune,  con  deliberazione  del consiglio comunale,  puo'  aumentarla  di  0,1  punti  percentuali  o diminuirla fino all'azzeramento.

 

  749.  Dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale  del  soggetto  passivo  e  classificata  nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  euro  200 rapportati al periodo dell'anno durante  il  quale  si  protrae  tale destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a  ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per  la  quale  la  destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli  alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le  case  popolari (IACP) o dagli  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica,  comunque denominati, aventi le  stesse  finalita'  degli  IACP,  istituiti  in attuazione  dell'articolo  93  del  decreto  del   Presidente   della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

 750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso  strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento  e  i  comuni  possono  solo ridurla fino all'azzeramento.

 

  751. Fino all'anno  2021,  l'aliquota  di  base  per  i  fabbricati costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice   alla   vendita, fintanto che permanga tale destinazione e  non  siano  in  ogni  caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla  fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino  all'azzeramento.  A  decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati  dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione  e  non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

 

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e'  pari  allo  0,76 per cento e i  comuni,  con  deliberazione  del  consiglio  comunale, possono  aumentarla  sino  all'1,06  per  cento  o  diminuirla   fino all'azzeramento.

 

  753. Per gli immobili ad uso  produttivo  classificati  nel  gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e  i  comuni, con deliberazione del consiglio  comunale,  possono  aumentarla  sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

 

 754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e  diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di  base  e'  pari allo 0,86 per cento e  i  comuni,  con  deliberazione  del  consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06  per  cento  o  diminuirla fino all'azzeramento.

 

 755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente  agli  immobili  non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  i  comuni,  con  espressa  deliberazione  del consiglio comunale, da adottare ai sensi del  comma  779,  pubblicata nel sito  internet  del  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero dell'economia e  delle  finanze  ai  sensi  del  comma  767,  possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al  comma  754  sino  all'1,14  per  cento,  in  sostituzione   della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e  confermata  fino  all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1  della  legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo  ridurre la maggiorazione di cui al  presente  comma,  restando  esclusa  ogni possibilita' di variazione in aumento.

 

 756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in  deroga  all'articolo 52  del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sentita  la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si  pronuncia  entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il  decreto  puo'  essere  comunque adottato.

 

 757. In ogni  caso,  anche  se  non  si  intenda  diversificare  le aliquote rispetto a quelle  indicate  ai  commi  da  748  a  755,  la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale  che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del  comune tra quelle individuate con  il  decreto  di  cui  al  comma  756,  di elaborare il prospetto delle  aliquote  che  forma  parte  integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il  prospetto  non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono  stabilite  le  modalita'  di elaborazione e  di  successiva  trasmissione  al  Dipartimento  delle finanze del Ministero dell'economia e  delle  finanze  del  prospetto delle aliquote.

 

  758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli  come  di  seguito qualificati:

    a)  posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti   e   dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza  agricola, comprese le societa' agricole di cui all'articolo  1,  comma  3,  del citato decreto legislativo n. 99 del  2004,   indipendentemente  dalla loro ubicazione;

    b) ubicati nei comuni delle isole minori di  cui  all'allegato  A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

    c) a immutabile  destinazione  agrosilvo-pastorale  a  proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile;

    d) ricadenti in aree montane o di  collina  delimitate  ai  sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.  9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.  53  alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

 

  759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante  il quale sussistono le condizioni prescritte:

    a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai  comuni,  nonche'  gli immobili posseduti, nel  proprio  territorio,  dalle  regioni,  dalle province, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale,  destinati  esclusivamente  ai compiti istituzionali;

    b) i fabbricati classificati  o  classificabili  nelle  categorie catastali da E/1 a E/9;

    c)  i  fabbricati  con  destinazione  ad  usi  culturali  di  cui all'articolo 5-bis del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 601;

    d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e  19  della Costituzione, e le loro pertinenze;

    e) i fabbricati di proprieta' della  Santa  Sede  indicati  negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede  e  l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso  esecutivo  con  la  legge  27 maggio 1929, n. 810;

    f)  i  fabbricati  appartenenti  agli   Stati   esteri   e   alle organizzazioni internazionali per i  quali  e'  prevista  l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati  in  base  ad  accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

    g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di  cui  alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, e destinati  esclusivamente  allo  svolgimento con modalita' non commerciali delle attivita' previste nella medesima lettera  i);  si  applicano,  altresi',  le   disposizioni   di   cui all'articolo  91-bis  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.   1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27, nonche' il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.  

 

  760. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, e'  ridotta  al  75  per cento.

 

761. L'imposta e' dovuta per  anni  solari  proporzionalmente  alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto  il  possesso.  A tal fine il mese durante il quale il possesso  si  e'  protratto  per piu' della meta' dei giorni di cui il  mese  stesso  e'  composto  e' computato per interoIl giorno  di  trasferimento  del  possesso  si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni  di  possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli  anni  solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

 

762. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.  446  del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la  prima  il  16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta' del    contribuente    provvedere    al    versamento    dell'imposta complessivamente   dovuta   in   un'unica   soluzione   annuale,   da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima  rata  e' pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di  prima applicazione dell'imposta, la prima rata  da  corrispondere  e'  pari alla meta' di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno  2019. Il versamento della rata a saldo  dell'imposta  dovuta  per  l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote  risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai  sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento  delle  finanze  del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre  di ciascun anno.

 

  763. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), e' effettuato in tre rate di cui le  prime  due,  di importo pari ciascuna al 50 per cento  dell'imposta  complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei  termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a  conguaglio  dell'imposta  complessivamente  dovuta,  deve   essere versata entro il 16 giugno  dell'anno  successivo  a  quello  cui  si riferisce il versamento, sulla base  delle  aliquote  risultanti  dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel  sito  internet  del  Dipartimento  delle  finanze  del Ministero dell'economia e delle finanze, alla  data  del  28  ottobre dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759, lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con  eventuale  compensazione  dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale e'  scaturito  il credito, risultanti dalle  dichiarazioni  presentate  successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate  sono  di  importo  pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta  a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

  

764. In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di  cui al  comma  757  e  le  disposizioni   contenute  nel  regolamento   di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.

 

765. Il versamento del tributo e' effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo  17  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, con le modalita' stabilite con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  ovvero   tramite   apposito bollettino postale al quale  si  applicano  le  disposizioni  di  cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241  del  1997,  in quanto  compatibili,  nonche'  attraverso  la  piattaforma   di   cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e  con  le  altre  modalita' previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e  con  il Dipartimento per la  trasformazione  digitale  della  Presidenza  del Consiglio  dei  ministri,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite le  modalita'  attuative   del   periodo   precedente   relativamente all'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5  del  codice  di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Con  il  medesimo  decreto sono determinate le modalita' per assicurare la fruibilita' immediata delle  risorse  e  dei  relativi  dati  di  gettito  con  le   stesse informazioni  desumibili  dagli  altri  strumenti  di  versamento   e l'applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale,  secondo  quanto previsto a legislazione vigente al fine  di  garantire  l'assenza  di oneri per il bilancio dello Stato.

 

766. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del Ministro per l'innovazione  tecnologica  e  la  digitalizzazione,  da adottare entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro il termine  di  quarantacinque  giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto  puo'  essere comunque adottato, sono  individuati  i  requisiti  e  i  termini  di operativita'  dell'applicazione  informatica  resa   disponibile   ai contribuenti sul Portale del federalismo fiscale per  la  fruibilita' degli elementi informativi utili alla determinazione e al  versamento dell'imposta.  L'applicazione  si  avvale  anche  delle  informazioni dell'Agenzia delle entrate e di altre amministrazioni pubbliche  rese disponibili con le modalita' disciplinate nello stesso decreto.

 

 767. Le aliquote e  i  regolamenti  hanno  effetto  per  l'anno  di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito  internet  del Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, entro il  28  ottobre  dello  stesso  anno.  Ai  fini  della pubblicazione, il comune e' tenuto  a  inserire  il  prospetto  delle aliquote di cui al comma 757 e il testo  del  regolamento,  entro  il termine perentorio del 14 ottobre dello  stesso  anno,  nell'apposita sezione del Portale del  federalismo  fiscale.  In  caso  di  mancata pubblicazione entro il 28 ottobre,  si  applicano  le  aliquote  e  i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

 

  768. Per i beni immobili  sui  quali  sono  costituiti  diritti  di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1,  lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  il  versamento  dell'imposta  e'  effettuato  da  chi amministra il  bene.  Per  le  parti  comuni  dell'edificio  indicate nell'articolo  1117,  numero  2),  del  codice   civile,   che   sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso  in cui venga costituito il condominio, il versamento  dell'imposta  deve essere effettuato dall'amministratore del  condominio  per  conto  di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento  o  nella liquidazione coatta amministrativa,  il  curatore  o  il  commissario liquidatore sono tenuti al  versamento  della  tassa  dovuta  per  il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il  termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

 

 769. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli  di  cui  al  comma 759,  lettera  g),  devono  presentare   la   dichiarazione   o,   in alternativa, trasmetterla in  via  telematica  secondo  le  modalita' approvate con apposito decreto del Ministero  dell'economia  e  delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui  il  possesso degli  immobili  ha  avuto  inizio  o  sono  intervenute   variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha  effetto  anche  per  gli  anni  successivi,  sempre  che  non  si verifichino  modificazioni  dei  dati  ed  elementi  dichiarati   cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.  Con  il  predetto decreto  sono  altresi'  disciplinati  i  casi  in  cui  deve  essere presentata  la  dichiarazione.   Restano   ferme   le   dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del  decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad  utilizzare  il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai  fini  dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e  5),  e  al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello  di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

 

  770. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello e' approvato con decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI,  entro  il  30  giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso  degli  immobili  ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti  ai  fini  della determinazione dell'imposta. Si applica  il  regolamento  di  cui  al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre  2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore  del  decreto  di  cui  al  primo  periodo,  i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione  di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  26  giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.

 

 771. Il contributo di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' rideterminato  nella  misura dello 0,56 per mille a  valere  sui  versamenti  relativi  agli  anni d'imposta 2020 e successivi ed e' calcolato sulla  quota  di  gettito dell'IMU relativa  agli  immobili  diversi  da  quelli  destinati  ad abitazione principale e relative pertinenze. Il contributo e' versato a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli  incassi dell'IMU e riversamento diretto  da  parte  della  struttura  stessa, secondo modalita' stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

 

  772. L'IMU relativa agli immobili strumentali e' deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del  reddito  derivante dall'esercizio  di  arti  e  professioni.  La  medesima  imposta   e' indeducibile  ai  fini   dell'imposta   regionale   sulle   attivita' produttive. Le disposizioni di cui al  presente  comma  si  applicano anche all'IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita  con  la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e  all'IMIS  della  provincia autonoma di Trento, istituita con la legge  provinciale  30  dicembre 2014, n. 14.

 

  773.  Le  disposizioni  di  cui  al   comma   772   relative   alla deducibilita' ai fini della determinazione del reddito di  impresa  e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni  dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo  d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021;  la  deduzione  ivi prevista si applica nella misura del  60  per  cento  per  i  periodi d'imposta successivi  a  quelli  in  corso,  rispettivamente,  al  31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.

 

  774. In caso di  omesso  o  insufficiente  versamento  dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.    775. In  caso  di  omessa  presentazione  della  dichiarazione,  si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per  cento  del  tributo non  versato,  con  un  minimo  di  50  euro.  In  caso  di  infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per  cento  al  100  per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In  caso  di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario,  si  applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in  caso  di  risposta  oltre  il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune  puo'  applicare la sanzione da  50  a  200  euro.  Le  sanzioni  di  cui  ai  periodi precedenti sono ridotte ad un terzo  se,  entro  il  termine  per  la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza  del  contribuente, con  pagamento  del  tributo,  se  dovuto,  della  sanzione  e  degli interessi. Resta salva la facolta' del comune di  deliberare  con  il regolamento  circostanze  attenuanti  o  esimenti  nel  rispetto  dei principi stabiliti dalla normativa statale.

 

 

  776. Per tutto quanto non previsto dalle  disposizioni  di  cui  ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

  777. Ferme restando le facolta' di regolamentazione del tributo  di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

    a)  stabilire  che  si  considerano   regolarmente   eseguiti   i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

    b) stabilire  differimenti  di  termini  per  i  versamenti,  per situazioni particolari;

    c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta  pagata  per  le aree successivamente divenute  inedificabili,  stabilendone  termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalita' ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

    d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in  comune  commercio  delle  aree  fabbricabili,   al   fine   della limitazione del potere di accertamento del comune  qualora  l'imposta sia stata versata sulla base di un  valore  non  inferiore  a  quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo  di  ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

    e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato  gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad  ente  non  commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi  istituzionali  o statutari.

 

 778. Il comune designa il funzionario responsabile  dell'imposta  a cui sono attribuiti  i  poteri  per  l'esercizio  di  ogni  attivita' organizzativa  e  gestionale,  compreso  quello  di  sottoscrivere  i provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche'  la  rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

 

 779. Per l'anno 2020, i comuni, in  deroga  all'articolo  1,  comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo  172,  comma  1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le  delibere  concernenti  le  aliquote  e  il  regolamento dell'imposta  oltre  il  termine  di  approvazione  del  bilancio  di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il  30  giugno 2020.  Dette  deliberazioni,  anche  se   approvate   successivamente all'inizio dell'esercizio, purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

 

  780. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati:  l'articolo  8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del  comma  9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214; il comma 639 nonche' i commi successivi dell'articolo 1  della  legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e  la  disciplina dell'imposta comunale unica (IUC),  limitatamente  alle  disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della  TASI.  Restano  ferme  le disposizioni che disciplinano la  TARI.  Sono  altresi'  abrogate  le disposizioni incompatibili  con  l'IMU  disciplinata  dalla  presente legge.

 

  781. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza  del relativo  contratto,  la  gestione  dell'imposta   municipale   sugli immobili ai soggetti ai  quali,  alla  data  del  31  dicembre  2019, risulta affidato il servizio di gestione dell'IMU e della TASI.

 

  782. Restano ferme le disposizioni recate  dall'articolo  1,  comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche'  dall'articolo  38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,  in  ordine  al  quale  il rinvio al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del  2011  deve intendersi riferito alle  disposizioni  della  presente  legge  sulla riforma dell'IMU.

 

  783. Ai fini del riparto del Fondo di solidarieta'  comunale  resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, lettera  a),  della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata  dal  comma  851  del presente articolo, in materia di ristoro ai  comuni  per  il  mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a  16, 53 e 54 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Restano altresi' fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di  IMU  e TASI sul Fondo di solidarieta' comunale e  sugli  accantonamenti  nei confronti delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano come definiti in  attuazione del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

Contatti

Indirizzo: CORSO ROMA, 71
Telefono: 0536 47000
Fax: 0536 47672
Email: ufficio.tributi@comune.polinago.mo.it

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