RAVVEDIMENTO OPEROSO
Descrizione procedimento
Il contribuente che abbia omesso il pagamento dell'imposta o della tassa comunale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, può effettuare il ravvedimento operoso, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche amministrative di accertamento da parte del Servizio Tributi. Il ravvedimento operoso è previsto per tutti gli adempimenti e consiste nella spontaneità della regolarizzazione.
Documentazione da presentare
La dichiarazione di ravvedimento operoso o copia della ricevuta del versamento.
Modalità di presentazione
Al calcolo del ravvedimento operoso provvede spontaneamente il contribuente. La regolarizzazione avviene pagando il tributo originario ( o la differenza ), le sanzioni e gli interessi moratori al tasso d'interesse legale. La comunicazione di ravvedimento deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune utilizzando la modulistica predisposta reperibile presso il Servizio Tributi e sul sito Internet. Si può provvedere altresì presentando direttamente la ricevuta del pagamento.
Scadenza
1.- ravvedimento "sprint", entro 14 giorni;
2.- ravvedimento "breve", entro 30 giorni;
3- ravvedimento "intermedio", entro 90 giorni;
4- ravvedimento "lungo", entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è stata commessa la violazione.
Tempi di risposta
Non previsti
Determinazione della sanzione e degli interessi
Le sanzioni amministrative connesse al ravvedimento operoso, per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2016 sono:
1.- ravvedimento "sprint", con sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, fino a 14 giorni;
2.- ravvedimento "breve", con sanzione ridotta del 1,5% (1/10) per i versamenti eseguiti entro 30 giorni;
3- ravvedimento "intermedio", con sanzione ridotta al 1,67% (1/9) per i pagamenti effettuati entro 90 giorni;
4- ravvedimento "lungo", con sanzione ridotta al 3,75% (1/8) per i versamenti eseguiti entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è stata commessa la violazione).
(La sanzione base è pari al 30%)
Gli interessi sono da calcolarsi giorno per giorno a partire dal giorno successivo a quello in cui il versamento doveva essere eseguito, al tasso legale annuo:
[…]
dal 01/01/2012 al 31/12/2013: 2,5%
dal 01/01/2014 al 31/12/2014: 1%dal 01/01/2015 al 31/12/2015: 0,5%dal 01/01/2016 al 31/12/2016: 0,2%dal 01/01/2017 al 31/12/2017: 0,1%dal 01/01/2018 al 31/12/2018: 0,3%dal 01/01/2019: 0,8%
Normativa di riferimento generale
D.L. n. 472 del 18/12/1997 - D.L. n. 185/2008 - Legge 13/12/2010 n. 220Legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)
DOVE RIVOLGERSI
Ufficio
Ufficio Tributi
Indirizzo
Corso Roma, 71 – 41040 Polinago MO
Orari
Dal Lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30
Si consiglia appuntamento telefonico
Telefono
0536/47000 int. 12
Fax
0536/47672
Email
ufficio.tributi@comune.polinago.mo.it
Email certificata dell’Ufficio
tributi.polinago@anutel.it
Email certificata generale
comune@cert.comune.polinago.mo.it
RESPONSABILI
Servizio
Servizio Finanziario - Tributi
Responsabile del servizio
Zironi Dott. Tiziano