CON L'ENTRATA IN VIGORE DELL'IMU, L'ICI CESSA I SUOI EFFETTI AL 31/12/2011.RESTA FERMO IL POTERE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE RELATIVAMENTE AGLI ANNI PER I QUALI NON E' INTERVENUTA DECADENZA. Presupposto dell’Imposta Comunale sugli Immobili ICI è il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili, siti nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati, ai sensi del D.Lgs. 504/92. E' dovuta dai proprietari dei fabbricati e aree fabbricabili e dai titolari di altro diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato.I terreni agricoli sono esenti in quanto comune montano.
Il Decreto Legge 27/05/2008 n. 93 ha escluso dall'anno 2008 l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; questo significa che per il Comune di Polinago l'abitazione principale e le sue pertinenze (C/2, C/6, C/7) non pagano più l'ICI. Si raccomanda comunque di dichiarare abitazione principale e pertinenze.
L'esclusione NON vale per le abitazioni di categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi).
Non è considerata abitazione principale:
- quella data in comodato d'uso a figli o parenti;
- quella data in affitto dal proprietario che non possiede altre unità abitative;
- quella posseduta e di fatto abitata dal proprietario, ma nella quale questi non ha stabilito la residenza anagrafica.
PER QUANTO RIGUARDA:
- LE ALIQUOTE ICI PER L'ANNO 2011, VENGONO RICONFERMATE QUELLE DELL'ANNO 2010 CON DELIBERA CC n. 38 del 21/12/2010 (pag. 15 e 16 della Relazione Previsionale e Programmatica);
- LA DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI ICI PER L'ANNO 2011, VENGONO RICONFERMATI QUELLI DELL'ANNO PRECEDENTE CON DELIBERA GC n. 76 del 27/12/2010
Il versamento può essere effettuato:
- tramite modello F24
- tramite conto corrente postale n. 89085898 intestato a "Comune di Polinago - ICI"
- in un'unica rata entro il 16 giugno;
- in due rate così suddivise:
* prima rata entro il 16 giugno: con la prima rata il contribuente deve versare il 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
* seconda rata dal 1 al 16 dicembre: con la seconda rata si versa il saldo dovuto per l'intero anno in base alle aliquote e detrazioni dell'anno in corso.
Non si fa luogo al pagamento se l'imposta complessivamente dovuta è uguale o inferiore a Euro 7,00.