La Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con determinazione n. 2425 del 06/08/2024 ha disposto l'attivazione della fase di preallarme e dichiarazione dello stato di grave pericolosità per rischio incendi boschivi sul territorio delle provincia di Modena e Reggio-Emilia dal 10 agosto al 01 settembre 2024 compresi.
Nel periodo di massima pericolosità
sono vietate tutte le azioni che possono anche solo potenzialmente determinare l’innesco di incendio boschivo, così come previsto anche dall’art 58 del Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018.
Si allega a fondo pagina la Determinazione Regionale n. 2425 del 06/08/2024 e il prospetto delle sanzioni previste per i trasgressori.
I numeri da chiamare (la telefonata è gratuita) in caso di avvistamento di un incendio boschivo sono:
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115 da chiamare in caso d’incendio (numero di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco);
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1515 per la segnalazione di illeciti e di comportamenti a rischio di incendio boschivo (numero di emergenza ambientale dell’Arma dei Carabinieri-specialità Forestale);
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800841051 numero verde regionale da utilizzare anche per il preavviso di accensione di fuochi o abbruciamenti controllati di materiale vegetale derivante da lavori agricoli e forestali;
- inviando un’email all’indirizzo
so.emiliaromagna@vigilfuoco.it
- tramite applicativo web all'indirizzo:
segnalazione abbruciamenti regione emilia romagnaSi ricorda inoltre che l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile diffonde Bollettini di informazione alla popolazione secondo la logica del “codice colore” indicata dal Dipartimento nazionale per rappresentare sinteticamente gli scenari di rischio incendi boschivi e i relativi
comportamenti da adottare.
I Bollettini vengono diffusi anche via Twitter e Facebook (https://www.facebook.com/ERprotezionecivile) e archiviati al seguente link:
Incendi boschivi: informazione ai cittadini — Agenzia per la sicurezza territoriale — e la protezione civile (regione.emilia-romagna.it)Nel periodo compreso tra il 01/07/2024 e il 15/09/2024 le attività di abbruciamento di residui vegetali dei lavori agricoli e forestali in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità. I fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.00.
La comunicazione è obbligatoria per gli abbruciamenti che verranno eseguiti a meno di 100 metri dai boschi, dai terreni saldi e dai terreni saldi arbustati o cespugliati, dai castagneti da frutto, dalle tartufaie controllate e coltivate, dagli impianti di arboricoltura da legno e dai pioppeti e, sono consentite solo in mattinata ed i fuochi dovranno essere spenti entro le ore 11.00, sempre che non vi sia presenza di vento.