La Legge n. 178/2020, art. 1 comma 48, ha previsto:
“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' dovuta in misura ridotta di due terzi”.
La nuova normativa non fa più riferimento ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Aire ma solo a "soggetti non residenti nel territorio dello Stato”; non si tratta di assimilazione all'abitazione principale ma di una riduzione dell'imposta dovuta nella misura del 50%.
Condizioni per godere della riduzione IMU, per una e una sola unità immobiliare a uso abitativo:
Come attestare di possedere i requisiti per avere accesso alla riduzione:
coloro che non possono utilizzare per il versamento dell’imposta il modello F24 possono procedere al pagamento utilizzando la seguente modalità:
bonifico su conto corrente intestato a:
Dal 01/05/2023Conto n. 001065648972 Poste ItalianeIBAN IT55Q0760103200001065648972